Come fare una causa di risarcimento del danno
Il risarcimento del danno è un diritto di ciascun individuo, previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile e per il quale: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Se dunque ci si trova nella situazione di aver ricevuto un danno da parte di qualcuno (inteso anche come istituzione), è possibile ricorrere al giudice per l’ottenimento del cosiddetto Risarcimento, definito in una somma economica (indennizzo) stabilita durante un processo di natura civile e dunque una causa.
Prima di vedere i passi da compiere per la realizzazione di una causa per il risarcimento del danno, capiamo insieme quali sono le tipologie di danno risarcibili e la loro entità.
Tipologie di Danno per risarcimento
Per “danno” intendiamo una qualsiasi lesione che abbia una rilevanza giuridica apprezzabile tutelata dall’ordinamento. Possiamo distinguere diverse tipologie di danno, tra le più comuni citiamo:
- il danno patrimoniale
- il danno non patrimoniale
Il Danno Patrimoniale si definisce come la perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale e da un ipotetico mancato guadagno e si suddivide a sua volta in Danno Emergente e Lucro Cessante. Il danno emergente consiste nella diminuzione di un patrimonio mentre il lucro cessante nel mancato guadagno a conseguenza del fatto dannoso.
Ex. Distruzione di un camion di un trasportatore: il danno emergente è il costo da sostenere per la riparazione del mezzo, il lucro cessante è la perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare il mezzo di lavoro.
Il Danno non Patrimoniale riguarda invece la lesione di interessi inerenti alla persona privi di un valore di scambio (integrità morale, danno biologico, salute etc). Questo particolare danno viene “gestito” dal codice civile e viene risarcito nei soli casi determinati dalla legge individuati nei danni derivanti da reato. Successivamente la Cassazione ha dato vita ad un nuovo inquadramento del danno non patrimoniale stabilendo che tutti i danni di natura non patrimoniale vengano risarciti ai sensi dell’art. 2059 a differenza dei danni patrimoniali che vengono risarciti ai sensi dell’art. 2043. Rientrano nella categoria del danno non patrimoniale ogni caso in cui si configuri un pregiudizio conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona e si parla in questo caso di danno esistenziale; un pregiudizio conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica della vittima dell’illecito e si parla in questo caso di danno biologico; lesione della vittima configurata come sofferenza interiore o patema d’animo e si parla di danno morale. Da qui la caratterizzazione del danno non patrimoniale come sistema risarcitorio Tripolare (diverso dal sistema del danno patrimoniale che è invece Bipolare: danno emergente, lucro cessante).
Tipologie di responsabilità del danno
Quando si configura un danno, prima di intentare una causa è necessario stabilire il tipo di responsabilità. Possiamo indicarne due:
- illecito contrattuale
- illecito extracontrattuale
Il primo caso riguarda il mancato adempimento di un accordo verbale o scritto tra parti, in definitiva il mancato adempimento di un contratto. Nel secondo invece confluiscono tutti gli altri casi (incidenti stradali etc). La differenza della risarcibilità di un danno se si è in presenza di un contratto o meno è sostanziale, ad esempio si attuano diverse regole sulla Prescrizione, sull’onere della prova e sui danni risarcibili.
Nella responsabilità contrattuale la Prescrizione è di 10 anni, in quella extracontrattuale invece di 5. Scaduti i termini è impossibile recuperare il danno.
Nella responsabilità contrattuale, l’onere della prova si configura in questo modo: chi ha subito il danno deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’oggettivo inadempimento e toccherà alla controparte dimostrare che l’inadempimento è stato causato non per proprio dolo. Al contrario, nella responsabilità extra-contrattuale, l’onere della prova non spetta alla controparte. Infatti chi pretende il risarcimento deve dimostrare sia il fatto materiale (la condotta della controparte), il danno subito ed il rapporto di causalità (ossia deve dimostrare il nesso tra condotta e dolo).
Per quanto riguarda i Danni Risarciti, nella responsabilità contrattuale si risarciscono solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorto il contratto; nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili anche tutti i danni imprevedibili al momento del comportamento dannoso.
Un altro elemento importante da considerare prima di intentare una causa per risarcimento danni è l’entità del danno. La nostra legge non consente di fare causa per danni insignificanti o per principio. Perché venga concessa udienza in Tribunale è necessario aver subito un danno effettivo, concreto, rilevante e soprattutto avere prove dimostrabili da portare di fronte al giudice. Infine, è sempre un buon consiglio richiedere un risarcimento sensato, equo, realistico.
Considerate tutte queste situazioni, si è pronti per affrontare e vincere una causa di risarcimento del danno.