Danno da perdita opportunità o chance
Prima di capire in cosa consiste e a cosa da diritto il danno da perdita di chance, cerchiamo di definire il concetto di opportunità. Per chance si intende la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene della vita qualificabile e quantificabile.
Per sua natura, la chance o opportunità è un’entità patrimoniale giuridica a sè stante suscettibile di autonoma valutazione, non è quindi un qualcosa di soggettivo o un’aspettativa ma un vero e proprio danno patrimoniale commisurato non alla perdita del risultato ma alla perdita della possibilità di conseguirlo.
Il danno da perdita di chance è risarcibile unicamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di un nesso casuale tra il fatto accaduto (negativo) e la ragionevole probabilità di conseguire un risultato utile (nel caso in cui non si fosse verificato il fatto negativo), anche in via presuntiva. Si parla in questo caso del concetto del “più probabile che non”. Per essere risarcibile però, la chance persa, deve essere rilevante dal punto di vista giuridico, deve cioè avere una consistente probabilità di successo, non deve pertanto essere una semplice “possibilità” di ottenere un risultato che è già in essere.
Nesso di casualità tra perdita di opportunità e fatto dannoso
Come abbiamo detto poc’anzi, il danno da perdita di opportunità riguarda il non raggiungimento di un obiettivo favorevole a causa di un fatto dannoso intervenuto durante quello stesso processo di ottenimento già in essere. Il nesso di casualità dunque, necessario per stabilire un atto risarcitorio, è dato dalle probabilità perdute a raggiungere un fatto utile, a seguito di un illecito. Per ottenere parere favorevole ad una richiesta di risarcimento del danno, il danneggiato deve provare di aver avuto una chance (una ragionevole probabilità di verificazione dell’opportunità) e di non averla potuta cogliere a causa di un fatto dannoso intervenuto. Tale chance deve essere dimostrata ed assistita da elementi obiettivi che facciano cogliere il ragionevole e possibile avveramento.
Entità del risarcimento del danno e liquidazione del danno da perdita di chance
In una causa risarcitoria per danno da perdita di chance è doveroso sapere che l’ammontare dell’indennizzo non potrà mai essere pari al guadagno sperato anche perché, in questo caso, si parlerebbe di un’altra tipologia di danno (danno futuro).
I criteri di liquidazione del danno variano a seconda che si tratti di un danno patrimoniale o non patrimoniale e si basano su alcune linee guida essenziali. Il principale strumento giuridico utilizzato per la misurazione del danno in ambito patrimoniale è la Ragionevole Probabilità di conseguire un risultato economicamente valutabile attraverso gli elementi giuridici prodotti. I danni non patrimoniali invece sono liquidabili solo nelle ipotesi previste dalla legge. In entrambi i casi il giudice deve considerare l’utile economico ragionevolmente realizzabile, diminuito di un coefficiente di riduzione.
Tale coefficiente è rappresentato dalla percentuale di probabilità che un soggetto ha di raggiungere un obiettivo. Il risarcimento viene calcolato anche tenendo conto del contesto dell’evento e della condizione economica esistente nel dato momento temporale.