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Fare causa all’agenzia immobiliare

Quando ci si trova nella condizione di dover affittare o vendere la propria casa e non lo si vuole fare in modo autonomo, è necessario rivolgersi ad un mediatore immobiliare, per inciso all’agente immobiliare. Gli agenti immobiliari hanno un proprio albo professionale obbligatorio e prestano servizio presso le agenzie immobiliari.

Il ruolo che viene svolto dalle agenzie immobiliari è quello di mettere in contatto due parti: il venditore o locatore e l’acquirente o conduttore al fine di concludere un contratto.

Le agenzie preposte a questo servizio, nella figura dell’agente immobiliare, hanno dei doveri ed obblighi imprescindibili che, nel caso vengano meno, possono essere puniti secondo i dettami di legge. In sostanza, se in una trattativa mediata dall’agenzia accade qualcosa che contravviene agli obblighi di legge, il richiedente del servizio può fare causa all’agenzia immobiliare.

Vediamo innanzitutto quali sono i doveri e gli obblighi di un agente immobiliare.

Responsabilità dell’agente immobiliare per la richiesta di un risarcimento del danno

Innanzitutto cominciamo col dire che il mediatore immobiliare non è legato da nessun rapporto di collaborazione o dipendenza con il richiedente ed in virtù di questo, il primo dovere a cui deve rispondere è quello dell’imparzialità.

Dovere di Imparzialità: l’agenzia immobiliare si occupa della gestione del contratto tra le parti con l’obbligo di non favorire né l’una, nè l’altra parte. Si parla in questo caso di terzietà del contratto, caratteristica che distingue il servizio dal “mandato”, ove il soggetto agisce per delega di una persona, e dal procacciamento di affari.

L’agente immobiliare deve quindi essere neutrale e nel caso in cui stia curando gli interessi di una casa di proprietà di un amico o parente, è obbligato a mettere al corrente il contraente degli eventuali “conflitti di interesse”.

Doveri per l’esercizio della professione: per poter esercitare, un agente immobiliare deve possedere requisiti morali e professionali, superare un esame e richiedere la registrazione all’alba e al registro delle imprese presso la camera di commercio. Inoltre deve presentare una documentazione di inizio attività certificata (la SCIA). Se un mediatore immobiliare o un’agenzia immobiliare non possiedono questi requisiti, incorrono in una sanzione amministrativa che va dai 7.500 ai 15.000€. Se le sanzioni vengono comminate per 3 volte di seguito, le sanzioni diventeranno penali. Infine, ogni agenzia immobiliare è obbligata a stipulare una assicurazione di responsabilità civile a copertura di rischi e a tutela dei clienti.

Doveri di informazione: l’agenzia immobiliare è obbligata a comunicare al contraente tutte le possibili situazioni critiche di un locale. Se ad esempio si sta vendendo una villa ed uno dei piani è abusivo, è una notizia che l’agente immobiliare è obbligato a comunicare (se ne è a conoscenza). Al contrario, non potrà comunicare informazioni non verificate o non corrispondenti al vero.

Il non adempimento a questi doveri rende l’agenzia direttamente responsabile e può quindi essere citata in giudizio per una richiesta di risarcimento danni.

Dovere di diligenza e correttezza: l’agenzia immobiliare è tenuta a compiere il proprio lavoro con diligenza anche se non gli viene richiesto, ad esempio, di verificare presso i registri immobiliari, se sul locale oggetto di vendita pende un’ipoteca o un pignoramento.

Obbligo di registrazione del preliminare: nel caso in cui i contraenti non provvedano alla registrazione dei contratti e al pagamento dell’imposta del registro, spetterà all’agenzia immobiliare svolgere questi compiti.

Un’agenzia immobiliare è responsabile e dunque può essere citata in giudizio per risarcimento danni quando viola ciascuno di questi doveri ed in particolare quando viene meno all’obbligo di indipendenza ed imparzialità ed omette le informazioni relative al locale.