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Risarcimento danni da lucro cessante

Quando ci si trova nella condizione di essere danneggiati da terze persone o enti e istituzioni, si può ricorrere al diritto di essere risarciti. E’ ciò che chiamiamo risarcimento del danno laddove per danno si intende una qualsiasi lesione che abbia rilevanza giuridica, tutelata dall’ordinamento.

Il danno a sua volta, viene suddiviso in due macro-aree: il danno patrimoniale, quello cioè relativo alla perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale e/o da un ipotetico mancato guadagno; il danno non patrimoniale, quello cioè che riguarda la lesione di interessi inerenti alla persona privi di un valore di scambio.

Il Danno Patrimoniale a sua volta si divide in Danno Emergente (diminuzione di un patrimonio) e lucro cessante (il mancato guadagno derivante dal danno subito).

Risarcimento danni per Lucro Cessante

Come appena detto, il lucro cessante è una caratteristica del danno che rientra nella fattispecie patrimoniale. Con questo termine si intende il mancato guadagno dell’individuo danneggiato in conseguenza dell’inadempimento o del dolo dell’obbligato. In sostanza il danneggiato è colui che, per effetto di un’inadempienza o di un illecito di una terza parte, ha una mancata produzione di reddito che si sarebbe normalmente prodotto, senza l’intervento del reato. Il lucro cessante si rinviene quando si è impossibilitati ad utilizzare un bene dal quale potrebbe scaturire reddito, per esempio, pensiamo ad un tassista a cui viene danneggiata l’auto. Il lavoratore, essendo impossibilitato ad utilizzare il suo mezzo di lavoro (danno emergente), perde la possibilità di produrre reddito (lucro cessante) e potrà quindi iniziare un percorso legale di richiesta di Risarcimento danni per lucro cessante.

Per essere accordata, la richiesta di risarcimento del danno per lucro cessante, deve dimostrare la presenza del nesso casuale tra evento e danno; il mancato guadagno infatti, così come per il danno emergente, deve essere una conseguenza immediata del fatto dannoso. A regolamentare tale casistica c’è l’art. 2056 del Codice Civile, il quale suggerisce che:  “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso“.

Il giudice dovrà quindi dapprima valutare questo nesso di interdipendenza ed in seguito preoccuparsi di stabilire l’entità dell’indennizzo.

Risarcimento danni per lucro cessante in caso di invalidità

Un risarcimento danni patrimoniale può essere richiesto anche nel caso in cui, a seguito di un incidente, una persona si trovi nella condizione di non poter più svolgere l’attività lavorativa: in questo senso si parla di invalidità. Ma per fare una richiesta di risarcimento a seguito di un incidente, basta il riconoscimento dell’invalidità permanente? Vediamo cosa dice la legge.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non viene concesso automaticamente a seguito del riconoscimento di un’invalidità permanente. Per ottenerlo infatti è necessario dimostrare attraverso prove, la reale diminuzione del potenziale guadagno scaturita dal danno ricevuto. Difficile è ad esempio l’ottenimento del Risarcimento del danno per “danno futuro”, per una perdita di guadagno cioè che potrebbe verificarsi progressivamente nel tempo, proprio perché difficilmente ed immediatamente dimostrabile. Questo il testo di legge: “In caso di lesione della integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento della invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una (effettiva) riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell’infortunio, una attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali”.