Risarcimento danni da prodotto alimentare
Mangiare è una funzione biologica vitale dunque, quotidianamente, abbiamo a che fare con i prodotti alimentari, sia che li acquistiamo nei supermercati, sia che li consumiamo in un ristorante. A volte può accadere purtroppo che quegli stessi prodotti alimentari provochino dei danni alla nostra salute, danni che normalmente ignoriamo se quanto subito non viene ritenuto talmente grave da richiedere un risarcimento. Accanto a delle piccole indigestioni però, possono esserci danni ben più gravi causati da ingerimento di un cibo ed in questi casi è bene sapere come tutelarsi e soprattutto a chi indirizzare un’eventuale richiesta di risarcimento.
Richiedere risarcimento danni da prodotto alimentare acquistato al Supermercato
Quando si acquista un prodotto alimentare al supermercato bisogna mettere in conto la lunga filiera di produzione a cui viene sottoposto. Quando infatti un alimento arriva negli scaffali, ha già passato una lunga catena di passaggio, dal produttore delle materie prime alle fasi di lavorazione, fino al trasporto e alla spedizione. Tutte queste fasi di produzione inoltre possono svolgersi in diverse città, regioni, Stati. Da qui una delle domande più spinose quando si parla di danno da prodotto alimentare: chi è il responsabile del danno subito?
Secondo i termini di legge, il responsabile di un danno proveniente da prodotto di consumo è il Produttore sia per gli alimenti non trasformati che quelli trasformati. Il produttore degli alimenti non trasformati è: l’agricoltore per frutta e verdura; l’allevatore e/o cacciatore per la carne; il pescatore per il pesce. Nei prodotti trasformati invece, il produttore è colui che ha fornito la materia prima o che ha trasformato l’alimento oggetto di danno. Possono essere tenuti responsabile del danno trasportatori, distributori o rivenditori finali nel caso in cui il danno è stato causato da un problema verificatosi nel trasporto (trasportatori), nella conservazione presso magazzino (distributore) o negli scaffali del negozio (rivenditore). Se infine, il cibo è stato prodotto in un Paese extra UE, responsabile del danno sarà il primo che ha importato il prodotto nell’Unione Europea.
Purtroppo sugli alimenti venduti in un supermercato non è sempre possibile rintracciare il nome del produttore poiché non vi è l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione nell’etichetta dove invece può essere presente il nome del distributore, del rivenditore o dell’importatore. Come fare dunque per risalire al produttore dell’alimento? La legge è molto chiara, nell’impossibilità di risalire al produttore attraverso l’etichetta, in caso di richiesta di risarcimento del danno per intossicazione e affini, il danneggiato può chiedere al supermercato (il rivenditore finale) il nome del produttore responsabile. Tale informazione dovrà essere comunicata dal supermercato entro tre mesi dalla richiesta, pena la responsabilità automatica del danno. Il consumatore dovrà compilare la domanda inserendo diverse informazioni tra cui: il nome del prodotto incriminato, luogo e data approssimativo dell’acquisto, foto del prodotto (se possibile) o la disposizione a poterlo far visionare.
La richiesta di risarcimento del danno può essere fatta anche se un cibo è considerato “difettoso”. Un prodotto alimentare viene definito difettoso se non rispetta la sicurezza attesa e certificata nelle caratteristiche ed indicazioni presenti nell’etichetta. E’ il caso di tutti quei prodotti che contengono ad esempio ingredienti non rinvenibili nelle indicazioni fornite sull’etichetta. Per richiedere un risarcimento danni in questo caso, il consumatore dovrà provare il difetto del prodotto, il danno effettivamente subito ed il nesso di casualità tra le due cose.
Risarcimento del danno e prescrizione
Per un danno da prodotto alimentare, la prescrizione è di tre anni, il consumatore può dunque chiedere risarcimento entro il lasso di tempo stabilito dal giorno in cui il danno si è verificato. La richiesta di risarcimento può essere fatta in soli due casi specifici: per lesioni personali o morte. E’ evidente dunque che, per provare il danno subito, sia necessario l’intervento di un medico (del Pronto Soccorso) che dovrà dichiarare l’effettiva impossibilità del consumatore a svolgere mansioni quotidiane a causa del danno patito.