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Risarcimento danni vaccinazione

Il tema dei vaccini infiamma ormai da tempo le discussioni tra chi è favorevole e chi contrario, soprattutto quando la vaccinazione riguarda i bambini. Le due diverse correnti di pensiero sono alimentate ciascuna da studi scientifici che indagano i possibili effetti dei vaccini sull’essere umano, senza però riuscire a trovare un punto di incontro univoco. Ciò che è certo è che il vaccino, come ogni altro compendio medico o procedura medica, è soggetto a reazioni molto spesso imprevedibili che possono causare anche danni permanenti ed in alcuni casi irreversibili all’individuo interessato. Questo può accadere per la stessa natura del vaccino che altro non è che una sostanza contenente antigeni (batteri o virus depotenziati/morti) che, una volta somministrati, stimolano la risposta immunitaria dell’organismo, chiamato a produrre anticorpi per quel particolare agente patogeno.  

La reazione alla procedura può quindi essere imprevedibile e se crea danni (oltre a quelli tipici transitori) sui soggetti può configurarsi il cosiddetto “danno da vaccinazione”, passibile di denuncia con conseguente richiesta di risarcimento.

Il risarcimento del danno derivante da una vaccinazione viene accordato o meno a partire dalla categorie degli effetti indesiderati subiti e soprattutto può riguardare sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle “consigliate” dall’autorità sanitaria (Corte Costituzionale n. 107/2012).

Vaccinazioni obbligatorie e consigliate

I vaccini obbligatori per i nuovi nati, secondo il recente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, sono quelli per: la difterite, epatite B, poliomelite, tetano. Per alcune categorie di persone e lavoratori ce ne sono altri come l’antitetanica per i lavoratori agricoli e metalmeccanici, ad esempio.

Le vaccinazioni “raccomandate” ma facoltative sono invece contro: il morbillo, la pertosse, la rosolia, la parotite, pneumococco, mengicocco C, vaccino per l’influenza B, il papilloma virus umano (HPV).

Risarcimento del Danno da vaccinazione: cosa dice la legge

In ambito legale, per stabilire se un individuo ha diritto o meno ad un risarcimento per danno da vaccinazione, si usa distinguere gli effetti indesiderati (recte danni) subiti in due categorie distinte:

  1. quelli evitabili (prevedibili)
  2. quelli non evitabili (non prevedibili)

E’ possibile accedere al risarcimento solo nel caso in cui il danno subito (l’effetto indesiderato) rientri nella casistica di quelli prevedibili e dunque evitabili, nel caso cioè in cui ci sia stato dolo o colpa di chi ha preparato e somministrato il vaccino. Al di fuori di questi casi, il danno sarà indennizzabile in base ad altri criteri di legge.

E’ importante stabilire inoltre la tipologia di responsabilità nel definire il danno:

  1. se l’effetto indesiderato è causato da una intrinseca pericolosità del vaccino, la responsabilità è del Ministero della Salute
  2. se l’effetto indesiderato si verifica per un’interazione dannosa tra farmaco ed organismo per inidoneità fisica del soggetto, la responsabilità è del personale sanitario.

A regolamentare l’indennizzo è la legge 210/1992 titolata: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, attraverso la quale è stato riconosciuto il diritto del paziente a vedersi corrispondere un risarcimento nel caso di un danno permanente ottenuto a seguito di una vaccinazione. Del resto non dobbiamo dimenticare che la stessa Costituzione Italiana difende il diritto dell’uomo ad essere tutelato dallo Stato in ambito sanitario: l’art 32 stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. A questo si aggiunge una precisazione della Corte Costituzionale:

“se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 27/1998).

Titolare del diritto del risarcimento del danno per vaccinazione ed indennizzo

Chi può richiedere il risarcimento del danno? Secondo la legge, il titolare del diritto di indennizzo non è solo il paziente ma anche chi ha riportati danni a causa del contatto con il paziente.

In cosa consiste l’indennizzo? L’indennizzo è costituito da un assegno reversibile per 15 anni, nel caso in cui il paziente soggetto della vaccinazione muoia, si può scegliere tra l’assegno reversibile o una somma economica una tantum di 77.468,53€

Grazie alla Legge 299/2005 inoltre, è stato previsto un ulteriore indennizzo per persone che manifestano danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Questo indennizzo si somma al precedente ed è corrisposto  per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa”.

La prescrizione del diritto all’indennizzo è di 3 anni e si richiede tramite domanda indirizzata alla ASL di appartenenza. La domanda verrà poi inoltrata dalla ASL alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che si preoccuperà di valutare la documentazione al fine di stabilire il cosiddetto “nesso casuale” tra danno e somministrazione del vaccino.