Separazione e Divorzi con figli minori
Quando una coppia si separa o divorzia non è mai un momento facile da attraversare, soprattutto se all’interno di quel nucleo familiare ci sono dei minori.
Ad “occuparsi” dei diritti (e doveri) dei coniugi che sono in procinto di lasciarsi, è il Diritto di Famiglia, teso a tutelare proprio la parte debole della famiglia: i figli.
A seguito della decisione di intraprendere una causa di separazione e di divorzio, sono molteplici le situazioni da dover affrontare e quella più spinosa è senza dubbio l’affidamento dei figli. Facendoci aiutare dal diritto, vediamo quali sono le problematiche a cui dare risposta durante una separazione familiare.
Separazione: affidamento dei minori, assegno di mantenimento e casa, come funziona?
Nel momento in cui due persone sposate decidono di separarsi, il primo “problema” che si pone è quello dell’affidamento dei figli. Come decidere? Quali sono gli strumenti legali a disposizione? Come proteggere i diritti dei minori?
Sono solo alcune delle domande che ci si pone in una fase così delicata della propria vita relazionale e non sempre le risposte avvengono in modo “pacifico” e consensuale. Ed è proprio nelle situazioni di contrasto che entra in gioco un giudice, rappresentante di un’istituzione, quella giuridica, chiamata a risolvere gli elementi di dissidio in ambito familiare.
Il giudice quando viene chiamato a deliberare sull’affidamento di un bambino agisce sempre e comunque per il “superiore interesse del minore”, decide in sostanza con il preciso obiettivo di garantire il benessere del figlio. La prassi giuridica in materia di affidamento è quella di attuare, ove possibile, l’affido condiviso, per evitare di creare cambiamenti drastici alle abitudini del bambino. A tale scopo e a discrezione del giudice, è possibile richiedere anche il parere del minore (se ha compiuto 12 anni ed è in grado di discernere).
Considerata la prassi dunque è molto raro che venga disposto un affidamento esclusivo (a meno che non sussistano particolari condizioni di indigenza economica, fisica, psichica di uno dei due genitori) mentre è molto frequente l’affidamento con collocamento prevalente da uno dei due (ad esempio, per i bambini molto piccoli, viene “preferita” la madre). In questo caso quindi il bambino vivrà nella sua casa d’origine e passerà dei giorni (a seconda degli accordi) nella casa dell’altro genitore.
Altra forma di affido è quello alternato ove il bambino, a settimane alterne, alloggia nelle due case genitoriali.
Nei confronti dei figli i genitori non perdono i propri diritti che anzi devono poter esercitare facendosi aiutare da mediatori familiari. Allo stesso tempo non cambiano nemmeno i doveri che essi hanno nei riguardi dei figli, dovranno pertanto provvedere al loro benessere quand’anche la famiglia si divide. Economicamente parlando, questo si traduce nel cosiddetto assegno di mantenimento che viene calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Nel quantificare l’assegno, il giudice valuta entrambi i redditi oltre al tenore di vita della coppia anche se, di norma, l’assegno spetta al padre quando si hanno figli minorenni. Alla prole va garantito lo stesso tenore di vita pre-separazione ma non vengono escluse le contrattazioni, essendo una causa di divorzio o di separazione molto dispendiosa per entrambe le parti.
Su questo argomento sono state introdotte in giurisprudenza delle tabelle delle cifre erogabili: per esempio, se un papà è disoccupato dovrà contribuire per una cifra almeno pari a 200€ a figlio (il non lavorare non esime il genitore dal versamento). L’assegno deve essere versato sino all’età di 18 anni o fino al raggiungimento dell’indipendenza economica anche se, in questo ultimo caso, l’ammontare andrà ridiscusso tra le parti.
Altro ed ultimo argomento importante quando si parla di separazione è quello che riguarda la casa. Fino al compimento della maggiore età dei bambini, la casa spetta al genitore che ha ottenuto l’affidamento prevalente indipendentemente da ogni altra forma di diritto o proprietà.